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Ordinanza — n. 261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHEL nato a CUORGNE' il 06/01/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lanziello Michel e le conclusioni in data 2 dicembre 2022 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che declinato in fatto; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha apprezzato, da un lato, i precedenti penali (oltre ai plurimi successivi al fatto) idonei a supportare la iudicata personalità pericolosa e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili anche alla luce della condotta processuale che lo ha visto assente al processo, non aver reso delle scuse ai pubblici ufficiali, né aver risarcito i danni così palesando l'assenza di resipiscenza; osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati motivi di cassazione spese di difesa obbligo di ridurre il danno
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHEL nato a CUORGNE' il 06/01/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lanziello Michel e le conclusioni in data 2 dicembre 2022 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che declinato in fatto; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha apprezzato, da un lato, i precedenti penali (oltre ai plurimi successivi al fatto) idonei a supportare la iudicata personalità pericolosa e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili anche alla luce della condotta processuale che lo ha visto assente al processo, non aver reso delle scuse ai pubblici ufficiali, né aver risarcito i danni così palesando l'assenza di resipiscenza; osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci