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Ordinanza — n. 260/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticism of confiscation and satellite crime sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding the confiscation of mobile phones and the calculation of satellite crimes, arguing these measures were not agreed upon by the parties. The Court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the lower court provided sufficient logical motivation based on the trial record to justify the confiscation and sentencing adjustments.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a decision on confiscation or sentencing increases is inadmissible if it merely criticizes the measure as non-consensual without refuting the factual basis or alleging illegality.

Parole chiave

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confiscation of mobile phones satellite crimes sentencing inadmissible appeal generic criticism Cassa delle ammende uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITELLI EDUARDO nato a NAPOLI il 17/11/1983 avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Politelli Eduardo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen., attraverso il quale si censura la mancata giustificazione della confisca del cellulare, è manifestamente infondato oltre che generico; che, infatti, non confutata risulta la motivazione resa dal Tribunale che ha disposto la confisca dei cellulari in sequestro perché avevano contribuito ad agevolare la commissione dei reati facilitando i rapporti con fornitori e destinatari della sostanza stupefacente; che il ricorrente, a fronte di logica motivazione fondata sulle risultanze istruttorie sinteticamente enunciate, lungi dal confutare quanto rilevato dal Tribunale, si limita a rivolgere critiche alla confisca solo perché estranea all'accordo delle parti, evenienza impregiudicata da parte del Tribunale che ha, infatti, valorizzato il differente profilo sopra evidenziato; osservato che il secondo motivo attraverso il quale si rivolgono censure alla parte della decisione che avrebbe puntualizzato la misura degli aumenti dei reati satelliti, costituisce deduzione afferente alla motivazione della decisione, profilo indeducibile in sede di legittimità in quanto non palesa alcuna illegalità della pena, conforme alla pattuizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis