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Ordinanza — n. 254/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint fails to prove statutory mitigation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by David Andrei inadmissible due to its generic nature and lack of specific argumentation. The appellant argued a violation of Article 73, paragraph 7 of D.P.R. n. 309/90 regarding the denial of a mitigating circumstance, but the lower court had already refuted this by noting his statements yielded no investigative results. Consequently, the court upheld the dismissal, ordered the appeal rejected, and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90; An appeal must be specifically articulated to demonstrate a violation of statutory mitigation rules, and generic complaints reproducing arguments already refuted by the lower court result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint mitigating circumstance investigative utility procedural costs Cassazione ordinanza DPR 309/90 violazione dell'obbligo di collaborare

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ANDREI nato il 30/11/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di David Andrei; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, sviluppato in forma generica in quanto reso con motivo non adeguatamente articolato, attraverso il quale si deduce la violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di identica doglianza correttamente confutato dalla Corte di appello che ha messo in rilievo come la citata attenuante non potesse essere riconosciuta in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono state idonee a pervenire a risultati investigativi utili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1