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Ordinanza — n. 249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL DAUR nato il 21/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fall Daur; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza, non solo l'esistenza dei precedenti, ma la loro specificità e prossimità rispetto ai fatti contestati, già significativi di una professionale attività di spaccio anche alla luce dell'ammessa condizione di disoccupato, circostanza che ha fatto ritenere che il ricorrente, già dichiarato recidivo, dedito professionalmente a detta attività; osservato che, quanto al motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha reso adeguata motivazione avendo rilevato la gravità della condotta tesa anche ad evitare l'arresto attraverso violenza rivolta ai pubblici ufficiali nei cui confronti commetteva il delitto di resistenza e tale da giustificare la mancata concessione dell'invocata attenuante e l'adeguatezza della pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche in realtà inconsistenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL DAUR nato il 21/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fall Daur; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza, non solo l'esistenza dei precedenti, ma la loro specificità e prossimità rispetto ai fatti contestati, già significativi di una professionale attività di spaccio anche alla luce dell'ammessa condizione di disoccupato, circostanza che ha fatto ritenere che il ricorrente, già dichiarato recidivo, dedito professionalmente a detta attività; osservato che, quanto al motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha reso adeguata motivazione avendo rilevato la gravità della condotta tesa anche ad evitare l'arresto attraverso violenza rivolta ai pubblici ufficiali nei cui confronti commetteva il delitto di resistenza e tale da giustificare la mancata concessione dell'invocata attenuante e l'adeguatezza della pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche in realtà inconsistenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL DAUR nato il 21/12/1986 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fall Daur; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza, non solo l'esistenza dei precedenti, ma la loro specificità e prossimità rispetto ai fatti contestati, già significativi di una professionale attività di spaccio anche alla luce dell'ammessa condizione di disoccupato, circostanza che ha fatto ritenere che il ricorrente, già dichiarato recidivo, dedito professionalmente a detta attività; osservato che, quanto al motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha reso adeguata motivazione avendo rilevato la gravità della condotta tesa anche ad evitare l'arresto attraverso violenza rivolta ai pubblici ufficiali nei cui confronti commetteva il delitto di resistenza e tale da giustificare la mancata concessione dell'invocata attenuante e l'adeguatezza della pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche in realtà inconsistenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci