Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga abuso di sostanze traffico di cocaina consumo di canapa tossicodipendenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso