Ordinanza — n. 247/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gallo Stefano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso