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Ordinanza — n. 246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SAID nato il 01/12/1991 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come l'esistenza di plurimi precedenti, anche specifici, rimarcavano la mancata rivisitazione critica delle condotte criminose, laddove la condotta contestata costituisce prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali, pertanto significativa di una maggiore colpevolezza e aumentata pericolosità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni spese sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SAID nato il 01/12/1991 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come l'esistenza di plurimi precedenti, anche specifici, rimarcavano la mancata rivisitazione critica delle condotte criminose, laddove la condotta contestata costituisce prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali, pertanto significativa di una maggiore colpevolezza e aumentata pericolosità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni spese sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione condono delle spese procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SAID nato il 01/12/1991 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come l'esistenza di plurimi precedenti, anche specifici, rimarcavano la mancata rivisitazione critica delle condotte criminose, laddove la condotta contestata costituisce prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali, pertanto significativa di una maggiore colpevolezza e aumentata pericolosità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni spese sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il