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Ordinanza — n. 245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOJNOVSKI BRANISLAV nato il 08/05/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vojnovski Branislav; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello, oltre ad essere rilievi declinati in fatto; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, i precedenti penali (oltre a quello successivo al fatto) idonei a valorizzare l'indole violenta e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili anche alla luce della palesata assenza di resipiscenza che il pur prospettato consenso all'acquisizione della annotazione di servizio non ha diversamente valutare; osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena assistenza riabilitativa condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria misura di assistenza giudiziaria indennità di patrocinio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOJNOVSKI BRANISLAV nato il 08/05/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vojnovski Branislav; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello, oltre ad essere rilievi declinati in fatto; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, i precedenti penali (oltre a quello successivo al fatto) idonei a valorizzare l'indole violenta e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili anche alla luce della palesata assenza di resipiscenza che il pur prospettato consenso all'acquisizione della annotazione di servizio non ha diversamente valutare; osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci