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Ordinanza — n. 244/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise sanction continuation issue at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the issue regarding the continuation of sanctions was not raised during the second instance proceedings. The appellant argued for a review of the omitted sanction treatment, but the court held that such questions cannot be introduced in cassation if the lower court correctly omitted them. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Issues not raised in the appeal to the Court of Appeal are inadmissible in cassation, as the Supreme Court cannot review omissions by the lower court that were not devolved to its cognizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility cassation appeal omitted issue procedural default sanction continuation second instance procedural economy accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGRIPPINO DANIELE nato a TORINO il 04/02/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'Agrippino Daniele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame in cui la difesa del ricorrente ha fatto questione in ordine alla ritenuta continuazione; rilevato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/