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Sentenza — n. 51797/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51797/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in data 25 settembre 2023 nei confronti di Roger Burri, in funzione della sua consegna alla Repubblica Federale di Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Essen di quello Stato, nell'ambito di un procedimento in cui si contestano al Burri dei reati ambientali per avere in concorso con altre persone riciclato 473,6 tonnellate di mercurio, agendo da intermediario con diversi Stati stranieri e così ottenendo per l'organizzazione di appartenenza ricavi per oltre 23 milioni di euro, di cui 3,3 per sé stesso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 51797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606 comma 1 lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente.

Parole chiave

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residente straniero statuto di rifugiato diritto di soggiorno domanda d'asilo di rom rimpatrio in sicurezza priorità di rialloggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Burri Roger nato a Ruschegg (Svizzera) il 24/11/1960 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in data 25 settembre 2023 nei confronti di Roger Burri, in funzione della sua consegna alla Repubblica Federale di Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Essen di quello Stato, nell'ambito di un procedimento in cui si contestano al Burri dei reati ambientali per avere in concorso con altre persone riciclato 473,6 tonnellate di mercurio, agendo da intermediario con diversi Stati stranieri e così ottenendo per l'organizzazione di appartenenza ricavi per oltre 23 milioni di euro, di cui 3,3 per sé stesso.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Burri ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 9, connmi 4 e 5, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 274, lett. b), e 275, commi 1, 3 e 3 -bis, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza omesso di motivare su elementi tali da escludere il pericolo di fuga, quali la sopraggiunta disponibilità di un domicilio in Italia e la lontananza nel tempo dei fatti di reato sottesi al mandato, nonché per aver omesso un compiuto vaglio critico di tali condotte e della loro significatività ai fini di tale esigenza di cautela. 2.2.

Violazione di legge in relazione alle già sopra indicate disposizioni, nonché degli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., e 5, CEDU, per avere l'ordinanza omesso di motivare sull'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e non anche degli arresti domiciliari con controllo elettronico, giustificando tale sua decisione esclusivamente per l'assenza di una residenza fissa nel territorio dello Stato. Secondo la prospettazione del ricorrente, la decisione impugnata vìola il principio di proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, senza considerare gli elementi rilevanti a tal fine costituiti dalla personalità del consegnando, moralità, occupazione, patrimonio, legami personali e territoriali, finendo per creare una disparità di trattamento rispetto al consegnando residente, non consentita in uno spazio comune europeo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606 comma 1 lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente.

Nel caso di specie il ricorrente censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello a supporto del pericolo di fuga e della scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.Ma è sufficiente osservare che le valutazioni dell'ordinanza impugnata, sul piano logico, appaiono del tutto coerenti ad una lettura dell'attuale situazione e contesto specifico di vita del richiesto, compatibile con la concreta attuale possibilità che lo stesso si sottragga alla consegna.

Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'arrestato non parla la lingua italiana, che non è titolare di documenti d'identità italiani, che è privo di lavoro, e che il reato per cui si procede è particolarmente grave essendogli ascritto di avere operato un illecito traffico di mercurio con elevatissimi profitti che presuppongono legami con organizzazioni criminali transnazionali (Russia e Sudamerica) in cui è inserito e che potrebbero fornirgli appoggi per rendersi latitante e sottrarsi alla consegna, tenuto conto del lungo lasso temporale decorso dall'inizio del procedimento che dimostra come lo stesso sia riuscito di fatto a sottrarsi al processo.

Si deve, pertanto, escludere che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che sussista il vizio di violazione di legge che, solo, rileva in questa procedura cautelare.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comnna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R