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Ordinanza — n. 51750/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses late appeal against European arrest warrant surrender order as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Beka Barbakadze inadmissible due to procedural delay. The appellant challenged a Milan appellate court order authorizing his surrender to German authorities for extradition, arguing legal violations and reasoning defects. The court rejected these claims because the appeal was filed on December 4, 2023, exceeding the strict deadline established by the relevant judicial code.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 22 comma 1 n. 69 legge 69/2005: Appeals against appellate court decisions on European arrest warrant surrender must be lodged within the specific statutory period; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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European arrest warrant surrender order procedural delay inadmissible appeal judicial deadline mandato d'arresto europeo termini di ricorso decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Beka Barbakadze, tramite il proprio difensore, che denuncia violazione di legge e i vizi di motivazione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.
Art. 22 comma 1, n. 69 legge 69 del 2005
Infatti, la sentenza è stata depositata in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo, il 15 novembre 2023, mentre il ricorso risulta depositato il 4 dicembre 2023, cioè oltre il termine di giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Beka Barbakadze, tramite il proprio difensore, che denuncia violazione di legge e i vizi di motivazione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barbakadze Beka, nato il 03/08/1988 in Georgia avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna, all'Autorità giudiziaria tedesca, di Beka Barbakadze, destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale emesso in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di Tiergarten per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento e 15 reati-fine, commessi a Berlino tra la primavera e l'agosto del 2022.

2. Il ricorso proposto da Beka Barbakadze, tramite il proprio difensore, che denuncia violazione di legge e i vizi di motivazione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente. Infatti, la sentenza è stata depositata in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo, il 15 novembre 2023, mentre il ricorso risulta depositato il 4 dicembre 2023, cioè oltre il termine di giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I. n. 69 del 2005 per proporre impugnazione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 28 dicembre 2023 La C