Italian court dismisses appeal against European arrest warrant bail order due to final delivery decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the European arrest warrant decision for extradition became final. The defense argued that home detention was insufficient due to lack of roots in Italy, but the court noted the applicant had already been delivered to France. Consequently, the legal interest in challenging the bail order vanished as the execution phase began.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 12 c.p.p.: Once the decision for extradition becomes final, the phase becomes purely executive, rendering appeals against interim bail measures inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Druzhinin Ilia, nato il 24/02/1986 nella Federazione Russa avverso la ordinanza del 28/09/2023 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Ilia Druzhinin, ritenendo che detta istanza non presentasse alcun elemento di novità e che permanesse inalterata l'esigenza di garantire che la consegna della persona richiesta. La Corte rappresentava altresì di avere già dichiarato, con sentenza del 19 settembre 2023, sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Ilia Druzhinin alla Autorità Giudiziaria francese, in relazione a fatti costituenti reato anche nell'ordinamento italiano, sussumibili nei delitti di cui agli artt. 416, 629, 640-ter, 648-bis/648-ter, 615-ter, 615 -quinquies cod. pen.
Con sentenza n. 41786 del 12 ottobre 2023 questa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso detta pronuncia. In atti vi è, inoltre, certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) da cui si evince l'avvenuta consegna al Paese richiedente in data 25 ottobre 2023.
2. Hanno proposto ricorso i difensori del richiesto, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di fuga, nonché la sussistenza in concreto di detto pericolo. Il ricorrente nelle more ha infatti reperito un alloggio in Milano. Inoltre, la mancanza di radicamento in Italia non è motivo sufficiente per determinare la sussistenza del pericolo di fuga che deve essere comunque valutato in concreto, con riferimento alle qualità personali del detenuto. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, richiamando l'ordinanza applicativa genetica, fa riferimento unicamente 'al mancato radicamento, né offre adeguata spiegazione alla ritenuta inidoneità della custodia domestica eventualmente rafforzata dai dispositivi di controllo elettronici, utilizzando formule di stile, tali da rendere apodittica e apparente la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro i-igorosi e brevissimi tdrnnini, e salve cause« di forza maggiore, l'iritèressato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di pericula libertatis: con la conseguenza che, come avvenuto nel caso in esame, in ragione della intervenuta decisione da parte di questa Corte del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna, in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (tra le altre, Sez. 6, n. 33280 del 06/09/2021, Goldoni, Rv. 281845;
Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). Dalla certificazione del DAP emerge peraltro che il ricorrente è stato effettivamente consegnato in data 25 ottobre 2023. La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda.
3. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P. Q. M. Dichiara inammis