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Sentenza — n. 51422/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di Frank Hermann Backhaus all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso il 28 dicembre 2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Landgericht di Hagen in data 3 marzo 2021, con la quale è stata inflitta nei confronti del predetto la pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione al reato di traffico illegale di sostanze stupefacenti commesso dal 18 febbraio al 9 giugno 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 51422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo in cui esso si articola denuncia formalmente la violazione di imprecisate norme processuali, ma in realtà investe, in maniera oltre tutto generica e tale da non consentire nemmeno una messa a fuoco della o delle fattispecie concrete, il merito stesso del giudizio conclusosi con la sentenza di condanna posta in esecuzione e che sta all'origine dell'emissione del mandato europeo. Trattasi, pertanto ed all'evidenza, di doglianza non più consentita dalla legge, dal momento che l'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina pericolo di traffico di stupefacenti reato motivante l'estradizione inchiesta per reati di droga
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Backhaus Frank Hermann, n. in Germania 04/11/1965 avverso la sentenza n. 46/2023 della Corte di appello di Genova del 09/11/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di Frank Hermann Backhaus all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso il 28 dicembre 2022 per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Landgericht di Hagen in data 3 marzo 2021, con la quale è stata inflitta nei confronti del predetto la pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione al reato di traffico illegale di sostanze stupefacenti commesso dal 18 febbraio al 9 giugno 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, deducendo con un unico motivo di censura inosservanza di norme processuali e sostenendo di essere stato condannato in ragione "di una presunta maturazione delle sostanza stupefacente in quanto, al momento del sequestro, la stessa era ancora nella fase embrionale e non poteva, per il suo stato, determinare alcun effetto stupefacente".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. L'unico motivo in cui esso si articola denuncia formalmente la violazione di imprecisate norme processuali, ma in realtà investe, in maniera oltre tutto generica e tale da non consentire nemmeno una messa a fuoco della o delle fattispecie concrete, il merito stesso del giudizio conclusosi con la sentenza di condanna posta in esecuzione e che sta all'origine dell'emissione del mandato europeo. Trattasi, pertanto ed all'evidenza, di doglianza non più consentita dalla legge, dal momento che l'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett.

a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 circoscrive la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 17 della stessa legge solo per casi di difetto assoluto di giurisdizione o per violazione di legge sostanziale e processuale (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 21 dicembre 2023 Il consigliere est nere