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Ordinanza — n. 51238/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51238/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorrenti hanno definito il giudizio di appello concordando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, inoltre, il solo Bonavolta Salvatore non rinunciava al motivo concernente il riconoscimento della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 51238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. penj ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2020, Rv. 278170).

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia alla motivazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Orlando Luciano, nato a Napoli il 7/5/1958; Monaco Carlo, nato a Torre Annunziata il 22/5/1969; Bonavolta Mariano, nato a Napoli il 26/10/1975; Bonavolta Salvatore, nato a Cercola 1169/1985; avverso la sentenza del 21/4/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti hanno definito il giudizio di appello concordando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, inoltre, il solo Bonavolta Salvatore non rinunciava al motivo concernente il riconoscimento della continuazione.

2. Con i rispettivi ricorsi, gli imputati contestano l'erronea qualificazione giudica del fatto e la ritenuta sussistenza dei reati contestati, oltre che la determinazione della pena. Salvatore Bonavolta e Mariano Bonavolta, tramite il difensore munito di idonea procura, hanno rinunciato al ricorso.

3. Per consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. penj ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2020, Rv. 278170).

4. Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi - con procedura de plano ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deve parimenti dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Bonavolta Salvatore e Mariano stante l'intervenuta rinuncia, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e condanna al pagamento della somma di &ire tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore