Ordinanza — n. 51236/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iannò Massimo, nato a Messina il 11/06/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivamente proposto. La sentenza di appello è stata letta e depositata in udienza in data 26 maggio 2023. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 2, lett. b), dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza redatta con motivazione contestuale è di giorni 15, i quali decorrono dalla lettura del provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 51236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza di appello è stata letta e depositata in udienza in data 26 maggio 2023. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 2, lett. b), dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza redatta con motivazione contestuale è di giorni 15, i quali decorrono dalla lettura del provvedimento.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iannò Massimo, nato a Messina il 11/06/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivamente proposto. La sentenza di appello è stata letta e depositata in udienza in data 26 maggio 2023. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 2, lett. b), dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza redatta con motivazione contestuale è di giorni 15, i quali decorrono dalla lettura del provvedimento.
Nel caso di specie, dunque, il termine scadeva in data 10 giugno 2023. Il ricorso, invece, risulta depositato in data posteriore e precisamente il 21 giugno 2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C