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Sentenza — n. 51228/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di: Bonsignore Giuseppe, nato a Messina 1'1/6/1957 avverso la sentenza del 14/6/2022 emessa dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; :Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; dette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di cui si chiede l'applicazione.

Regesto Legislator

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art. 322-ter cod.pen; Sentenza — n. 51228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Applicando tali principi, si ritiene che l'omessa pronuncia della confisca obbligatoria del profitto, a fronte della predeterminazione nell'an e nel quantum, possa dar luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo consentito a questa Corte di disporre direttamente la misura di sicurezza patrimoniale erroneamente pretermessa.

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche confisca dei proventi di reato deposito del pubblico ritiro dell'azione giudiziaria restituzione dei sussidi statali giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 322-ter cod.pen
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 322-ter cod.pen., stante l'omessa disposizione della confisca obbligatoria del profitto del reato.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di: Bonsignore Giuseppe, nato a Messina 1'1/6/1957 avverso la sentenza del 14/6/2022 emessa dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; :Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; dette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di cui si chiede l'applicazione.

RITENUTO IN FATTO

. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina condannava Giuseppe gore per il reato di peculato, avendo riconosciuto che il predetto, in qualità C di incaricato al ritiro delle somme derivanti dall'attività di gioco e del riversamento alla concessionaria dell'importo del Prelievo erariale unico, si appropriava della somma di €1.281,31.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 322-ter cod.pen., stante l'omessa disposizione della confisca obbligatoria del profitto del reato. La Corte di appello di Messina riqualificava l'impugnazione in ricorso per cassazione, sul presupposto che il pubblico ministero non può proporre appello avverso le sentenze di condanna, se non nei casi - non ricorrenti nell'ipotesi in esame - di mutamento del titolo del reato, ovvero di esclusione di circostanze a effetto speciale o che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 322-ter cod.pen. prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali è ricompreso il delitto di peculato. Ne consegue che, a fronte della condanna per tale titolo di reato, il Tribunale di Messina ha errato nel non disporre la confisca del profitto, peraltro compiutamente quantificato nell'imputazione e pari all'ammontare delle somme destinate ad essere riversate all'erario a titolo di PREU. Quanto detto consente di provvedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e disporre, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett./) cod.proc.pen., la confisca del profitto del reato nella misura sopra indicata, non occorrendo ulteriori valutazioni di competenza del giudice del merito.

A tal proposito è opportuno sottolineare l'ampliamento dei poteri riconosciuto alla Corte di cassazione affinchè, a fronte di determinate ipotesi di annullamento, possa procedere direttamente alla correzione delle statuizioni invalide, senza la necessità di disporre il rinvio. Valorizzando le esigenze di economica processuale, infatti, l'art.620, comma 1, lett./), cod. proc. pen. consente alla Corte interventi sulla res iudicanta, sia rimodulando la pena, sia adottato ulteriori provvedimenti resi necessari dall'annullamento della sentenza impugnata.Proprio valorizzando tale previsione, si è recentemente precisato che la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez.6, n. 12391 del 18/1/2018, Pupo, Rv. 272458; con riferimento all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Sez. 5, n. 18797 del 25/1/2018, Jicu, Rv. 272857).

Applicando tali principi, si ritiene che l'omessa pronuncia della confisca obbligatoria del profitto, a fronte della predeterminazione nell'an e nel quantum, possa dar luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo consentito a questa Corte di disporre direttamente la misura di sicurezza patrimoniale erroneamente pretermessa.

P.Q.M.

Visto l'art. 620, comma 1, lett.L), annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la confisca del profitto del reato nella misura di euro 1.281,31. Così deciso il 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid9nte Paolo Di Geronimo Giorgio .11. Depositato in contabile 2 1 D I C 2023 oggi, juJllDFj 199iNgifkiNTO Dott.ssa -ina Ciriniele CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE efh\ \ Ye.1n2,(3 tke \ e us-j P1/4 'UleL 5( W-9 9 fSL I (ns.›.,e \ • S)