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Ordinanza — n. 51065/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51065/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Landolina Giuseppe, nato a Palermo il 12/06/1976 avverso la sentenza del 30/05/2023 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce che la pena, oggetto di pattuizione ex art. 444 cod.proc.pen., applicata in relazione al delitto di evasione dal luogo in cui l'imputato si trovava in stato di detenzione domiciliare, non rispetta i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi, non deducibili, afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 51065/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., applicata in relazione al delitto di evasione dal luogo in cui l'imputato si trovava in stato di detenzione domiciliare, non rispetta i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi, non deducibili, afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene evasione all'obbligo di contribuzione ammende per infrazione procedurale espulsione nonostante gravi patologie modalità di calcolo dell'ammenda procedura di estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
art. 133 cod. pen
444 cod.proc.pen., applicata in relazione al delitto di evasione dal luogo in cui l'imputato si trovava in stato di detenzione domiciliare, non rispetta i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Landolina Giuseppe, nato a Palermo il 12/06/1976 avverso la sentenza del 30/05/2023 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce che la pena, oggetto di pattuizione ex art. 444 cod.proc.pen., applicata in relazione al delitto di evasione dal luogo in cui l'imputato si trovava in stato di detenzione domiciliare, non rispetta i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi, non deducibili, afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere es ensor Il President