Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargaining sentencing without mandatory plea verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the specific type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing order based on a violation of law regarding the failure to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding this particular issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders in plea bargaining proceedings are limited to the specific statutory violations enumerated in the law, excluding general claims of non-verification of acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giosuè Paride nato a Novi Ligure il 13/03/1969 avverso la sentenza del 05/06/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2