Criminal appeal rejected for inadmissibility due to waived grounds and lack of cassation-specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Basile and Guarino inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement, but the court found their arguments focused on waived grounds and omitted required cassation-specific issues like the formation of will or public prosecutor consent. Consequently, the court ruled that only specific defects in the settlement process could be raised at this stage, while other grievances were barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, 601, 602 c.p.p.; In criminal appeals concerning settlements, only arguments regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible, while waived grounds and sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Basile Luciano, nato a Taranto il 06/06/1974;
2. Guarino Agostino, nato a Taranto il 27/06/1980 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - il 13/03/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né, sotto altro profilo, è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire d'ufficio la pena detentiva ovvero a qualificare diversamente il fatto per cui si procede.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.