Italian Court dismisses appeal on appeal agreement grounds, citing inadmissible reasons regarding waived defenses and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndiaye Mamadou inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an appellate court's decision regarding a settlement agreement, arguing various procedural and substantive errors. The court ruled that only specific grounds concerning the formation of will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements are admissible, while waived defenses, sentencing condition evaluations, and penalty determination flaws are excluded from appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Only appeals concerning the formation of will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements are admissible in appeal agreements; grievances regarding waived defenses, sentencing conditions, and penalty determination are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ndiaye Mamadou (cui 03ESN22), nato in Kenia il 27/08/1989 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 09/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né, sotto altro profilo, è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire la pena detentiva.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.