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Ordinanza — n. 51051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived grounds and sentencing errors not affecting sanction legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reconsideration of waived grounds and sentencing errors, but the court held that only specific issues regarding the will to enter a settlement, prosecutor consent, and divergent rulings are admissible. Consequently, complaints about waived defenses, the failure to evaluate release conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code, and sentencing vices were rejected as they do not constitute a challenge to the legality of the imposed sanction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeal proceedings concerning a settlement agreement, only appeals challenging the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent to the request, and divergent judicial pronouncements are admissible; complaints regarding waived grounds, the non-evaluation of release conditions, and sentencing vices are inadmissible as they do not implicate the legality of the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal waived grounds of appeal sentencing vices inadmissibility Article 129 criminal procedure code procedural costs and fines legality of sanction controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Russo Lorenzo, nato a Roma il 02/09/1994 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 28/02/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né, sotto altro profilo, è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a infliggere una pena inferiore.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.