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Sentenza — n. 51042/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violence/threat to public official, rejecting subjective element defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nicolò Terrasi against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction for violence or threat against a public official. Terrasi argued that the specific intent required for the crime was absent because he mistakenly believed he had a right to immediate payment of his electricity bill, and that the lower court failed to properly explain why his low cultural level did not negate his intent. The court rejected these claims, noting that the public official explicitly informed Terrasi that no payment mandate existed, thereby making the refusal of payment contrary to official duties and establishing the necessary specific intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The specific intent required for violence or threat against a public official is established when the offender acts to compel the official to perform an act contrary to their duties, even if the offender erroneously believes they have a right to the requested performance, provided the official's refusal was based on legal constraints.

Parole chiave

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violence threat public official specific intent criminal law erroneous belief right public official duties Cassation appeal dismissal minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato, disposta dal Tribunale, per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
Art. 393 cod. pen.
In conclusione e per contro, avendo l'imputato, seppur erroneamente, pensato di aver diritto alla prestazione, il suo comportamento, al limite, avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), delitto tuttavia non procedibile per difetto di querela.
Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014
art. 336 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato, disposta dal Tribunale, per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
art. 393 cod. pen
In conclusione e per contro, avendo l'imputato, seppur erroneamente, pensato di aver diritto alla prestazione, il suo comportamento, al limite, avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), delitto tuttavia non procedibile per difetto di querela.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
doppia conforme e formano, dunque, un unico corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Nicolò Terrasi, nato a San Giuseppe Jato il 10/11/1969 avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato, disposta dal Tribunale, per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.). 0,3\ 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo Avvocato Enrico Bennici, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo. Premesso che la fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale è strutturata in chiave di dolo specifico (richiede che il soggetto agisca al fine di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio), nel caso di specie, non risultava che l'imputato sapesse che quello richiesto all'impiegato della Ragioneria del Comune fosse un atto contrario ai doveri di ufficio.

Al contrario, dalle emergenze processuali è emerso come il ricorrente avesse individuato in Russo il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione designato (anche sulla scorta delle dichiarazioni del Vice-Sindaco, al quale l'imputato si era in precedenza rivolto) come colui il quale avrebbe dovuto dare seguito alla sua pratica amministrativa (assistenza economica per pagamento dell'utenza elettrica), predisponendo il pagamento che l'imputato riteneva spettargli . È poi risultato che, anche per il suo basso livello culturale, Terrasi non era in grado di comprendere i concetti complessi (capitolati di spesa, impegno di somme, bilanci o conti pubblici) che Russo cercava di spiegargli.

La Corte di appello si sarebbe, inoltre, sottratta al suo obbligo di motivazione, non potendosi tale obbligo ritenere assolto mediante il mero richiamo compiuto a Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, non mass., che, d'altronde, non è pertinente, in quanto si limita ad individuare il distinguo tra le finitime figure di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. In conclusione e per contro, avendo l'imputato, seppur erroneamente, pensato di aver diritto alla prestazione, il suo comportamento, al limite, avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), delitto tuttavia non procedibile per difetto di querela. 2.2.

Violazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo. Difetta l'elemento costituivo del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. che, nel caso di specie, avrebbe dovuto configurarsi come "minaccia". Alle specifiche eccezioni in appello, la sentenza si è limitata a replicare - in modo assertivo - che dalle univoche risultanze processuali risulta la minaccia di Terrasi a Russo, in particolare là dove il primo disse al secondo che, se non avesse provveduto al pagamento della sua bolletta, avrebbe provveduto a "tagliargli la luce".

In tal modo, tuttavia, la Corte di appello avrebbe contraddetto l'insegnamento di legittimità che sì ammette che le sentenze di primo e di secondo grado possano costituire un unico corpo decisionale, ma a condizione che le censure formulate contro la sentenza di primo grado siano state esaminate, e poi disattese, dal giudice dell'appello. Nel caso di specie, invece, la sentenza di appello non avrebbe considerato le risultanze processuali cui aveva fatto riferimento la difesa e/o le ha richiamate in modo solo generico, senza spiegare perché le abbia ritenute ininfluenti o non necessarie ai fini dell'accertamento di responsabilità penale.

Ciò premesso, limitandosi a replicare che l'idoneità della condotta va valutata ex ante e non ex post, la Corte d'appello ha trascurato che le espressioni pronunciate dall'imputato erano inidonee a determinare la costrizione del soggetto passivo al compimento dell'atto. Emerge, d'altronde, dalla verbalizzazione in udienza delle dichiarazioni di Russo che questi, di fronte alla prospettazione che l'imputato gli "tagliasse la luce", rispose, con dichiarata calma: «Se lei ha questi poteri di tagliarmi la luce, faccia come crede più opportuno», precisando di non aver avuto paura e di aver compreso che si trattava soltanto uno sfogo dovuto alla difficile situazione economica che Terrasi stava vivendo.

Da un lato, dunque, la vittima non ebbe reale percezione della prospettazione del male; dall'altro lato, non sussiste, nel caso di specie, l'effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'atteggiamento di un privato che genericamente esprima sentimenti ostili senza rappresentare, con parvenza di serietà e con qualche concretezza, un danno.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte in cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Invertendo l'ordine dei motivi e muovendo da quello, logicamente prioritario, relativo all'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., si osserva quanto segue.È vero che non integra il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. la reazione del privato che non sia idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (seppur con riferimento a minacce generiche in quanto non circostanziate, vd., tra le altre, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Stefanello, Rv. 249376).

Tuttavia, non è questo il caso in oggetto. Nella parte in fatto, infatti, la sentenza impugnata riferisce che l'imputato, prima di proferire le parole riferite nel ricorso, al diniego dell'impiegato aveva «reagito con violenza concentrando l'attenzione verso sedie e suppellettili dell'ufficio, spostandoli da una parte all'altra della stanza». Per aggiungere, subito a seguire, che il Terrasi «si era impossessato di un computer dell'ufficio per poi sbatterlo sul tavolo, facendo cadere per terra progetti posti sul ripiano della postazione, specificando anche che aveva sollevato una sedia dando la netta impressione di volerla lanciare contro la persona del Russo, finendo poi per scaraventarla, con un calcio, fuori dalla stanza».

E che aveva, inoltre, pronunciato all'indirizzo del Russo parole offensive. Non corrisponde al vero, dunque, che Terrasi si fosse limitato a prospettare che avrebbe «staccato la luce» all'impiegato (frase, in effetti, di dubbia idoneità offensiva), come riduttivamente riportato nel secondo motivo. Per contro, la complessiva condotta dell'imputato, nei termini poc'anzi descritti, è ben suscettibile di integrare, se non la «violenza» (caduta su oggetti e non sulla persona dell'impiegato), quantomeno la «minaccia» di cui parla il tipo legale: come d'altronde ritenuto dai giudici dell'appello i quali, in tal senso, hanno svolto un giudizio in fatto che sfugge - essendo argomentato in modo compiuto e coerente - al sindacato in questa sede.

3. Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso, relativo all'assenza dell'elemento soggettivo del reato e al conseguente vizio di motivazione. Da entrambersentenze di merito - che costituiscono una c.d. doppia conforme e formano, dunque, un unico corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - emerge che Russo, sentito come teste, aveva riferito di conoscere bene l'imputato, in quanto persona disoccupata, indigente, assistita dai servizi sociali del Comune e assegnatario di un sussidio periodico di 200 euro, aggiungendo che lo stesso frequentava gli uffici comunali allo scopo di sollecitare il pagamento di somme a lui destinate, a causa dei ritardi che spesso insorgevano nell'erogazione dei pagamenti per problemi di stanziamenti in bilancio o per l'indisponibilità di fondi.

In particolare, i giudici di primo grado hanno precisato come l'impiegato avesse spiegato all'imputato che non era ancora pervenuto alcun mandato a suo nome e che, pertanto, Russo non si trovava nelle condizioni di provvedere agli ulteriori adempimenti di competenza dell'ufficio di ragioneria (con ciò innescando nell'imputato la reazione irosa prima descritta). Dunque, non è sostenibile che il ricorrente non si fosse rappresentato che l'atto in concreto preteso (ed al quale poteva in ipotesi anche avere astrattamente diritto), e cioè l'immediato" pagamento della bolletta, fosse contrario ai doveri di ufficio - con conseguente venir meno del dolo specifico -, dal momento che tale circostanza aveva costituito - come appena riferito - oggetto di specifica esplicazione da parte dell'impiegato ingiustamente aggredito.

Né il dolo viene meno in ragione del basso livello culturale dell'imputato e/o della grave difficoltà economica in cui questi versava e che ne aveva determinato uno stato di disperazione. Le condizioni di deprivazione e conseguente esasperazione del ricorrente sono, al più, valorizzabili sul versante del trattamento sanzionatorio: come in effetti accaduto nel caso di specie, posto che i giudici del Tribunale, dichiaratamente per tale ragione, hanno orientato, con valutazione confermata in appello, la commisurazione della pena verso il minimo edittale.

Infine, proprio perché deve essere escluso che l'imputato mirasse ad esercitare un preteso diritto, oltre che per la specialità dell'art. 336 cod. pen. (in ragione del possesso della qualifica soggettiva pubblicistica in capo alla persona offesa), tale fattispecie sarebbe comunque prevalsa - al di là della giurisprudenza, a torto o a ragione, richiamata dalla Corte di appello - su quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui il ricorrente ha, quindi, incongruamente rivendicato con preferenza l'applicazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese proc