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Ordinanza — n. 50705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA• sul ricorso proposto da Jeridi Hedi (CUI 05HMZNC), nato in Tunisia il 03/07/1986 avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «VG' Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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petizione in giudizio legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria obbligo di comparizione all'udienza diritto di ottenere una decisione esibizione di documenti d'identità
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Testo completo

seguente: ORDINANZA• sul ricorso proposto da Jeridi Hedi (CUI 05HMZNC), nato in Tunisia il 03/07/1986 avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.;

«VG' Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.