Ordinanza — n. 50700/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da Villodas Yarin Antiony Esio, nato in Perù il 3/05/1993 avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini /2/7 OSSERVA Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50700/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da Villodas Yarin Antiony Esio, nato in Perù il 3/05/1993 avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini /2/7 OSSERVA Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di evasione, non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata argomentazione circa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
Rv. 278170). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 La Consigliera estensora Il Pre n