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Ordinanza — n. 50698/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing sentence dismissed as inadmissible due to procedural limitations and withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for appeals against sentencing sentences. The appellant sought to challenge the sentence for alleged violations of law regarding the non-verification of exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits such appeals to specific statutory violations, and the appellant's subsequent withdrawal further confirmed the inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing sentences are inadmissible if they rely on grounds not exhaustively listed in the statute, and withdrawal of the appeal confirms this inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal sentencing sentence procedural limitation withdrawal of appeal Criminal Procedure Code motivi di cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cappiello Nicola, nato ad Altamura il 29.10.1973 avverso la sentenza del 22/06/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Deve aggiungersi che è intervenuta rinuncia al ricorso, che vale a suffragarne l'inammissibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen