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Ordinanza — n. 50696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-allowed reasons regarding sentencing agreement discrepancies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the sentencing agreement's execution and the handling of recidivism, arguing discrepancies between the agreed and applied penalties. The Court ruled that such challenges regarding the agreed sentence are inadmissible in cassation unless the sentence was determined contra legem, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a plea of guilty and acceptance of punishment are inadmissible in cassation for reasons other than those expressly permitted, specifically excluding challenges to the determination of the agreed sentence absent a contra legem finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea of guilty sentencing agreement cassation appeal recidivism inadmissible appeal simplified procedure contra legem errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Boccia Francesco, nato ad Avellino il 14.03.1982 avverso la sentenza del 22/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso - con cui si denuncia la mancata verifica del consenso e la difformità tra pena concordata e quella applicata; l'omessa esclusione della recidiva; l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva - esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

La censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Deve inoltre rimarcarsi come non siano prospettati elementi rappresentativi di una mancata verifica del consenso o di una difformità rispetto alla pena concordata, dal momento che quella irrogata è del tutto coincidente con quella indicata nel verbale in cui è stato espresso il consenso delle parti, non rilevando da un lato il refuso riguardante la menzione di altro soggetto, che figura nelle premesse della motivazione, e dall'altro l'ulteriore refuso riferito alla pena finale indicata prima del conteggio, poi peraltro correttamente indicata alla luce delle operazioni di computo, pena che corrisponde a quella riportata nel dispositivo.

Per il resto risulta corretta l'applicazione della recidiva e del giudizio di comparazione, senza che possano profilarsi vizi al riguardo deducibili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere e nsor