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Ordinanza — n. 50692/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50692/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Carmine, nato il 30/03/1988 a San Severo avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Carmine, nato il 30/03/1988 a San Severo avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso proposto da Carmine Bevilacqua deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali l'omessa motivazione sulla responsabilità penale del delitto contestato di detenzione di stupefacenti e sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della tipologia di sentenza impugnata. Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo agli atti del fascicolo, alla qualificazione della condotta contenuta nell'imputazione e alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.

Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d