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Ordinanza — n. 50249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA vista la dichiarazione di ricusazione proposta da Grassi Stefano, nato a Reggio Emilia il 26.09.1969 nell'ambito del procedimento n. 24863/23 pendente avanti la Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che Stefano Grassi, con dichiarazione pervenuta in cancelleria a mezzo di posta certificata in data 20 novembre 2023, ha dichiarato di ricusare il presidente e il relatore della Settima Sezione Penale della Corte di cassazione, chiamata a giudicare del ricorso proposto dal Grassi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 4 aprile 2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654 - 01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 44, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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atto privo di sottoscrizione difetto formale di procedura notificazione elettronica documenti mancanti requisito della firma autografa tempestività dell'invio postale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA vista la dichiarazione di ricusazione proposta da Grassi Stefano, nato a Reggio Emilia il 26.09.1969 nell'ambito del procedimento n. 24863/23 pendente avanti la Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che Stefano Grassi, con dichiarazione pervenuta in cancelleria a mezzo di posta certificata in data 20 novembre 2023, ha dichiarato di ricusare il presidente e il relatore della Settima Sezione Penale della Corte di cassazione, chiamata a giudicare del ricorso proposto dal Grassi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 4 aprile 2022;

Rilevato che l'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. espressamente prevede che «La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere»; Considerato che la dichiarazione di ricusazione proposta dal Grassi deve essere dichiarata inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in ragione della sua indeterminatezza; Rilevato, infatti, che la dichiarazione non contiene né l'indicazione dei motivi della ricusazione, né l'allegazione dei documenti atti a comprovarne la fondatezza;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654 - 01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 44, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la dichiarazione e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il