Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50243/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anwar Lezkar, nato in Marocco il 09.06.1995 avverso la sentenza del 15/03/2023 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena;

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale risposta alla petizione eccezioni difensive argomentazione nel merito difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena;
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto infatti, che in tema di patteggiamento, l'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anwar Lezkar, nato in Marocco il 09.06.1995 avverso la sentenza del 15/03/2023 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena;

Considerato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto infatti, che in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (ex plurimis:

Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Rilevato, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex plurimis:

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec