Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-deducible lack of sentencing motivation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Diop Serigne Abdou Khaure Mbacke inadmissible through a simplified procedure. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient motivation regarding the punitive treatment applied to the contested sentence. The court ruled that the agreement reached between parties exempts the judgment from detailed motivation on this specific issue, as the referenced penalty was deemed congruous and consented to by the appellant without identified defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In proceedings for sentencing upon party agreement, the judgment is exempt from detailed motivation on punitive treatment if the agreed penalty is referenced as congruous and consented to, rendering appeals based on omitted motivation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Serigne Abdou Khaure Mbacke, nato in Senegal 02/11/1987 (CUI 05HOXWS) avverso la sentenza del 28/04/2023 emessa dal Gip di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Diop Serigne Abdou Khaure Mbacke deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede quale l' omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza, che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione / bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora Il Presiden