Ordinanza — n. 50241/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Astrit, nato in Albania il 4/12/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Balliu Astrit deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 50241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Astrit, nato in Albania il 4/12/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Balliu Astrit deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora Il President