Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Astrit, nato in Albania il 4/12/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Balliu Astrit deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio revisione delle prestazioni d'invalidità cognizione del ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Astrit, nato in Albania il 4/12/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Balliu Astrit deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.

Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora Il President