Sentenza — n. 49631/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 31 luglio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Dante Mannolo e Giovanni Passalacqua, imputati in concorso anche con altri - dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, ricettazione e danneggiamento aggravati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49631/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Seconda Sezione di questa Corte ha ritenuto fondati i ricorsi proposti dal Sostituto Procuratore generale e dalla parte civile avverso la decisione della Corte di appello, che aveva escluso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., riconosciuta dal Giudice di primo grado a carico di Giovanni Passalacqua e Dante Mannolo nella forma soggettiva, "per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, insistente nel territorio di Catanzaro, Mesoraca, San Leonardo di Cutro, Petilia Policastro e territori limitrofi".
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Mannolo Dante, nato a Cutro il 24/12/1979 2. Passalacqua Giovanni, nato a Catanzaro il 14/9/1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 27/1/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; udito l'avv. Raffaella Scutieri, in sostituzione dell'avv. Nunzio Raimondi, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha prodotto conclusioni scritte e nota spese; uditi gli avv.ti Francesco Gambardella e Luigi Falcone, difensori di Dante Mannolo, e gli avv.ti Salvatore Iannone e Stefano Nimpo, difensori di Giovanni Passalacqua, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; i difensori di Dante Mannolo hanno prodotto certificato penale di Paolo Lentini
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 luglio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Dante Mannolo e Giovanni Passalacqua, imputati in concorso anche con altri - dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, ricettazione e danneggiamento aggravati.
2. I fatti concernono la rapina ai danni di "Sicurtransport s.p.a.", società di trasporto e custodia valori con sede in Caraffa di Catanzaro, compiuta il 4 dicembre 2016 da una dozzina di uomini travisati e armati, che avevano utilizzato un mezzo cingolato, dotato di martello pneumatico, per penetrare all'interno del "caveau" ed impossessarsi di denaro contante per circa 8,5 milioni di euro, avendo ostacolato l'intervento delle forze dell'ordine mediante il posizionamento e l'incendio, lungo le vie di accesso ai luoghi, di numerosi veicoli, proventi di furto, e avendo cosparso le strade di accesso con c:hiodi.
3. Con sentenza del 7 aprile 2021 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia impugnata, aveva rideterminato la pena inflitta agli imputati, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riconosciuta dal Giudice di primo grado a carico di Giovanni Passalacqua e Dante Mannolo nella forma soggettiva, "per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, insistente nel territorio di Catanzaro, Mesoraca, San Leonardo di Cutro, Petilia Policastro e territori limitrofi". Il Collegio territoriale aveva affermato che gli stessi elementi valorizzati dal Giudice dell'udienza preliminare portavano a ritenere che «Passalacqua e Mannolo, lungi dall'avere in animo tale specifica finalità, ben consapevoli di come il territorio in cui dovevano "operare" era sotto il controllo di diverse cosche, si fossero soltanto premurati di "non contrariare nessuno", ottenendo il placet di tutte le cosche, con cui si erano interfacciati, e versando in cambio, a tutte, una sorta di riconoscimento per il lasciapassare accordato», precisando che, più che una finalità agevolatrice di un gruppo mafioso specifico, si trattava di una "sorta di riconoscimento dell'esistenza di tutte quelle "famiglie" a cui bisognava comunque rendere conto operando nei territori di loro influenza".
La Corte di appello aveva, pure, rilevato che una simile conclusione appariva giustificata dal fatto che, nel caso in esame, ad essere agevolata non era stata una cosca determinata ma una serie di gruppi mafiosi, neanche tutti compiutamente determinati; che non apparivano decisive le dichiarazioni del collaboratore Dante Mannolo (omonimo del ricorrente), il quale non aveva introdotto alcun riferimento al gruppo malavitoso in ipotesi Facente capo a tale Paolo Lentini, segnalando ancora il necessario "coinvolgimento" in termini di mero permesso che proprio tale soggetto doveva dare, ma mai aveva riferito di una vera e propria cointeressenza di specifici gruppi di ‘ndrangheta.
4. A seguito di ricorso per cassazione, proposto dal Scstituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, dalla parte civile e dagli imputati, con sentenza del 31 marzo 2022 la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata, limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. In particolare, la Seconda Sezione, rilevando che la Corte territoriale aveva trascurate elementi decisivi, quali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Mirarchi relative a Paolo Lentini (da cui dovrebbe emergere che l'iniziativa della rapina fu di Paolo Lentini, associato al clan degli Arena), ha demandato al Collegio del rinvio di rivalutare la configurabilità a carico di Dante Mannolo e Giovanni Passalacqua dell'aggravante de qua, «chiarendo se, accanto al fine egoistico certamente sussistente, non era nella specie configurabile anche un intento agevolativo e rafforzativo della compagine dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta».
5. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, valorizzando le dichiarazioni di Santo Mirarchi e quelle di Massimo Colosinno, altro collaboratore di giustizia sentito nella fase rescissoria, ha confermato la sentenza emessa il 31 luglio 2019 dal Tribunale della stessa città e, quindi, ha riconosciuto l'aggravante in questione.
6. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
7. Il difensore di Dante Mannolo ha dedotto i seguenti motivi: 7.1. mancanza assoluta di motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità dei due collaboratori su cui si è basato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe osservato i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice è chiamato a verificare la credibilii:à soggettiva del dichiarante, l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo e la presenza di riscontri. L'omesso giudizio sulla credibilità e sull'attendibilità sarebbe ancora più evidente con specifico riferimento a Massimo Colosimo che, sentito dalla Corte di :3 appello, avrebbe riferito di avere appreso quanto narrato da Tassone ma quest'ultimo avrebbe dichiarato di non conoscere Colosimo; 7.2. violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato che le dichiarazioni degli anzidetti collaboratori non erano tra loro omogenee e non si riscontravano a vicenda, atteso che Santo Mirarchi non avrebbe riferito che il provento della rapina era destinato alla 'ndrangheta ma avrebbe menzionato solo il ruolo avuto da Paolo Lentini quale soggetto che avrebbe proposto l'affare.
Peraltro, Lentini aveva subito una condanna per essere stato partecipe del sodalizio degli Arena ma fino al 2008, epoca di pronuncia della sentenza di primo grado, mentre al momento della consumazione della rapina, ossia nel 2016, non era affiliato ad alcun clan, così che non si sarebbe potuto sostenere che il soggetto agente Mannolo avesse agito per recare vantaggio al sodalizio.
8. Il difensore di Giovanni Passalacqua ha dedotto i seguenti motivi: 8.1. violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello trascurato le dichiarazioni di un'altra collaboratrice di giustizia, Annamaria Cerminara, che avrebbe dichiarato che Giovanni Passalacqua le aveva raccontato di avere parlato con Paolo Lentini, dopo che i "pugliesi" gli avevano rappresentato di voler compiere una rapirla. Non sarebbe stato chiarito se quanto riferito da Santo Mirarchi ("posso comunque affermare per certo che la rapina alla società Sicurtransport senza il placet di Paolo Lentini non sarebbe stata mai realizzata") fosse riferibile alla prima ideazione dell'attività delittuosa, poi abortita, che ipotizzava il diretto coinvolgimento dello stesso Mirarchi, ovvero alla successiva programmazione ad opera di soggetti pugliesi, con i quali Passalacqua intrattenne l'iniziale contatto, rappresentando a costoro la possibilità di effettuare una rapina al "caveau"; 8.2. violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per non essere stato chiarito se i contatti del ricorrente con soggetti della criminalità locale fossero finalizzati a consentire a costoro la partecipazione a un lucroso affare o, come dichiarato da Annamaria Cerminara, rappresentassero una forma di manifestazione del rispetto verso le famiglie che, pur a conoscenza della programmazione della rapina, non avevano inteso operare alcuna intromissione nell'operazione; 8.3. violazione di legge per avere il giudice del rinvio dato credibilità alle dichiarazioni de relato di Massimo Colosimo attraverso il riferimento ad elementi estranei e disancorati rispetto alla verifica prioritaria dell'effettiva possibilità di Colosimo di avere avuto contatti con Massimiliano Tassone e Cesare Ammirato, entrambi coinvolti nella rapina e per questo ristretti presso la casa circondariale di Catanzaro - Siano, nonché con Salvatore Morrone presso la casa circondariale di Terni, luogo di dichiarata comune detenzione.
Secondo il ricorrente, le dichiarazioni di Massimo Colosimo, acquisite in sede di giudizio di rinvio, che aveva riferito di essere venuto a conoscenza di notizie afferenti la rapina al "caveau" da Salvatore Morrone, Francesco Gualtieri, Cesare Ammirato e Massimiliano Tassone sarebbero doppiamente de relato con riguardo a Morrone e a Gualtieri, non risultando per costoro il coinvolgimento nella rapina, e sarebbero confuse, caratterizzandosi per una indistinta, contestuale menzione di plurimi nominativi da cui avrebbe appreso le notizie, riferite sulla rapina.
La Corte di appello non si sarebbe soffermata minimamente sulla descrizione dei diversi contesti carcerari, ove Colosimo avrebbe ricevuto le confidenze riferite. Peraltro, Cesare Ammirato, comparso davanti alla Corte di appello, si era avvalso della facoltà di non rispondere e Massimiliano Tassone avrebbe escluso categoricamente di conoscere Colosimo.
9. Il 7 settembre 2023 sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di Dante Mannolo, con cui, in particolare, si è segnalato che le dichiarazioni di Santo Mirarchi non erano state correttamente sintetizzate dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare e avevano indotto poi in errore la Seconda Sezione della Corte di cassazione, che si sarebbe limitata a leggere la sintesi del giudice, senza confrontarsi con il dato dichiarativo che rendeva immediato l'errore, segnalato dalla difesa nella memoria prodotta in appello. In definitiva, Santo Mirarchi non avrebbe affermato che l'assalto era stato proposto da Paolo Lentini a Giovanni Passalacqua ma aveva raccontato che, siccome tra gli insediamenti industriali di Germaneto, ove era ubicato il "caveau", vi era un capannone adibito a stoccaggio di medicinali, sarebbe stato necessario parlare con Paolo Lentini, poiché era essenziale sapere se, effettuando il colpo, avessero calpestato i piedi a qualcuno, protetto da una determinata cosca.
Si è rimarcato poi che dalle dichiarazioni di Cerminara si evinceva che il coinvolgimento di Dante Mannolo, genero di Passalacqua, collaboratore di giustizia, omonimo del ricorrente, era del tutto autonomo e sganciato da Paolo Lentini e da dinamiche associative. Peraltro, la finalità agevolatrice d'eve precedere la commissione del reato e, nel caso in esame, ciò non potrebbe desumersi da alcun elemento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. La Seconda Sezione di questa Corte ha ritenuto fondati i ricorsi proposti dal Sostituto Procuratore generale e dalla parte civile avverso la decisione della Corte di appello, che aveva escluso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., riconosciuta dal Giudice di primo grado a carico di Giovanni Passalacqua e Dante Mannolo nella forma soggettiva, "per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, insistente nel territorio di Catanzaro, Mesoraca, San Leonardo di Cutro, Petilia Policastro e territori limitrofi".
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 7 aprile 2021, aveva ritenuto che «Passalacqua e Mannolo, lungi dall'avere in animo tale specifica finalità, ben consapevoli di come il territorio, in cui dovevano cperare, era sotto il controllo di diverse cosche, si fossero soltanto premurati di "non contrariare nessuno", ottenendo il placet di tutte le cosche, con cui si erano interfacciati, e versando in cambio, a tutte, una sorta di riconoscimento per il lasciapassare accordato». Più che una finalità agevolatrice di un gruppo mafioso specifico, si trattava, quindi, «di una sorta di riconoscimento dell'esistenza di tutte quelle "famiglie" a cui bisognava comunque rendere conto operando nei territori di loro influenza».
Secondo la richiamata sentenza rescindente, il Collegio territoriale, nell'escludere l'aggravante de qua, aveva omesso di valutare adeguatamente l'effettiva portata delle dichiarazioni di Santo Mirarchi, il quale, per come accertato dal Giudice di primo grado, aveva riferito che l'assalto non era stato nemmeno ideato personalmente da Giovanni Passalacqua ma era stato a questo proposto dal noto capo mafia Paolo Lentini, della famiglia degli Arena, senza il cui placet la rapina non si sarebbe mai potuta realizzare. Il Collegio territoriale, quindi, aveva trascurato di considerare che, secondo la ricostruzione del Giudice dell'udienza preliminare, non si era trattato di un mero lasciapassare, richiesto dai rapinatori, bensì di una partecipazione a un lucroso affare da parte delle famiglie mafiose secondo la logica tipica di tali zone.
Inoltre, la Corte di appello non aveva «compiutamente affrontato la questione se, nella specie, la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio e la volontà di favorire una associazione mafiosa, al di là del fine egoistico di realizzare la rapina in un territorio intriso di condizionamenti mafiosi senza interferenze e limitazioni esterne, non poteva essere desunta da una serie di elementi fattuali emersi nel corso del processo, comunque, sintomatici di un intento rafforzativo della forza di condizionamento e di intimidazione della compagine mafiosa, certamente, favorita in concreto dalla spartizione del bottino (pacificamente intervenuta) e resa ancora più forte e vitale ai fini del controllo del territorio proprio dal riconoscimento della sua forza e del suo peso nel territorio in questione ad opera dei suindicati rapinatori».Né - sempre secondo la sentenza rescindente - appariva decisiva la tesi secondo cui la lettura, offerta dal Giudice di primo grado, avrebbe trascurato il dato, emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui ad essere state interessate all'elargizione di parte del bottino non era stata una specifica associazione, ma una serie di cosche, neanche tutte compiutamente determinate: tale prospettazione aveva omesso di considerare che, secondo la ricostruzione dell'accusa, fatta propria dal Giudice di primo grado, tutte le famiglie beneficiarie dei proventi della rapina erano confederate nella "casa madre", sicché era l'associazione mafiosa 'ndrangheta che, in ultima analisi, aveva fruito nel suo complesso dell'apporto di denaro.
3. In fase di rinvio la Corte di appello ha rilevato che dalle dichiarazioni di Santo Mirarchi e Massimo Colosimo era emerso che gli imputati avevano agito nella consapevolezza di agevolare le cosche di 'ndrangheta di cui all'imputazione, che avevano un'influenza sul territorio della rapina. In particolare, l'intento agevolativo, concorrente con il fine personale dei rei, si desumeva «dal fatto che, come indicato da Mirarchi, fu Paolo Lentini a proporre l'affare, che non era nemmeno stato ideato personalmente da Giovanni Passalacqua e che Paolo Lentini era il capocosca della famiglia degli Arena, senza il cui placet la rapina non si sarebbe mai potuta realizzare». Inoltre, «il bottino, come indicato da Massimo Colosimo, era effettivamente stato diviso tra tutte le famiglie e la rapina era stata organizzata dalla ‘ndrangheta».
4. Al cospetto di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte di appello non ha compiuto una disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia accurata e rispettosa dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, R.v. 255145 - 01), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti:
1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria. A tal ultimo riguardo si è precisato che i riscontri possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (cfr. Sez. U. n. 20804/2012 già citata; Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore, Rv. 269987 - 01; Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948 - 01). La giurisprudenza di questa Corte (v. S. U, n. 20804/2012 citata) ha rimarcato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione della chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve vefficare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni.
5. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che i passaggi di tale procedimento valutativo non emergono dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sulle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Santo Mirarchi e Massimo Colosinno. La Corte di appello, infatti, si è limitata ad affermare che le dichiarazioni di Massimo Colosimo, acquisite in sede di rinvio, apparivano «genuine e coerenti e precise, perché apprese dai diretti correi e perché colorate da elementi di assoluta credibilità, come quello che i rei si dolevano del fatto che la fidanzata del Passalacqua avesse creato problemi che avevano poi determinato gli arresti (fatto emergente dagli altri ed anche oggetto di dichiarazioni spontanee del Passalacqua nel presente giudizio di rinvio)».
Nessuna altra argomentazione, nemmeno per relationem, si legge nella sentenza impugnata riguardo alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, pur ritenute decisive.Risulta evidente, dunque, che nessun vaglio è stato effettuato dalla Corte del merito né in ordine alle dichiarazioni di Santo Mirarchi né riguardo alla credibilità soggettiva di Massimo Colosimo. La menzionata Corte, inoltre, non ha avuto cura di precisare quali fossero i riscontri delle anzidette dichiarazioni, così sottraendosi all'accertamento sul se esse„ oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultassero corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto al soggetto destinatario di esse.
Deve allora affermarsi che la Corte di appello ha omesso di affrontare e risolvere snodi valutativi imprenscindibili al fine dell'accertamento demandatole dalla sentenza rescindente.
6. Giova precisare, inoltre, che, come già dedotto dalle difese dei ricorrenti in sede di appello, le dichiarazioni di Santo Mirarchi, evocative di Paolo Lentini, per come virgolettate nella sentenza di primo grado, appaiono non correttamente sintetizzate dal Giudice dell'udienza preliminare e, quindi, anche dalla Seconda Sezione di questa Corte, che ha richiamato il senso ad esse attribuito nella sentenza di primo grado. Da tali dichiarazioni, infatti, che hanno avuto peso decisivo nel giudizio formulato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, non emerge indubitabilmente che l'iniziativa della rapirla fosse stata adottata da Paolo Lentini, risultando chiaro, invece, che Santo Mirarchi aveva diversamente dichiarato quanto segue:
«Posso comunque affermare per certo che la rapina alla Sicurtransport senza il placet di Paolo Lentini non sarebbe mai stata realizzata». Il dichiarante ha aggiunto, inoltre, di ricordare che «sapendo che tra gli insediamenti industriali di Germaneto, ove era ubicato il "caveau" della "Sicurtransport s.p.a.", vi era anche un capannone dei Megna, era essenziale sapere se, effettuando il colpo, avessimo calpestato i piedi ad un soggetto protetto da una determinata cosca. Per questo so che il Gigliotti si rivolse al genero perché ottenesse il via libera da Paolo Lentini».
7. Alla luce delle anzidette argomentazioni si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che dovrà eliminare i vizi di motivazione sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti.
8. Logicamente assorbiti devono ritenersi, allo stato, i residui motivi di doglianza enucleati in entrambi i ricorsi in