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Ordinanza — n. 49338/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49338/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49338/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Catinella, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia la violazione dell'art. 133, cod. pen., per essere stata la pena determinata in misura superiore al minimo edittale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49338/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia la violazione dell'art. 133, cod. pen., per essere stata la pena determinata in misura superiore al minimo edittale.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio evasione all'obbligo di contribuzione ritiro della querela penale istanza di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Catinella Vito, nato a Bari il 23/10/1977 avverso la sentenza del 23/06/2023 del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Catinella, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia la violazione dell'art. 133, cod. pen., per essere stata la pena determinata in misura superiore al minimo edittale.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

3. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2