Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain sentencing violation claims under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the specific type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing application in a plea bargain proceeding, alleging a violation of law due to the failure to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible challenges to specific statutory violations, thereby rejecting the appellant's argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing applications are inadmissible if they allege violations of law regarding the non-verification of acquittal grounds, as such challenges are not among the exceptions permitted by the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Boukhari Driss, nato in Marocco il 01.01.1962 avverso la sentenza del 22/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E, invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca os il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presifélente