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Ordinanza — n. 49325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal cassation appeal by defendant citing mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to file it personally, violating the mandatory requirement for legal representation. Although the defendant later renounced the personal filing, the initial procedural defect rendered the entire appeal void. Consequently, the court ordered the defendant to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The principle of technical representation applies to all cassation appeals by the accused, making personal filing inadmissible and the exclusion of personal defense reasonable given professional qualification standards.

Parole chiave

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legal representation requirement cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition defendant rights defense court costs and fines rinnovo del permesso di dimora ripetute violazioni del diritto degli stranieri domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Renelli Cosimo, nato a Lizzano il 2/01/1962 avverso la ordinanza del 1/06/2023 del TribUnale di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Cosimo Renelli contro l'ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 1 giugno 2023 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Si rileva, inoltre, che con atto del 3 luglio 2023 Cosimo Renelli, assistito dal difensore avv. Gianluca Zilli, ha anche dichiarato di rinunciare al ricorso proposto personalmente e, come tale, già di per sé inammissibile. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Co liere estenso