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Ordinanza — n. 49323/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds except penalty measurement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant waived all appeal grounds except those concerning the penalty measurement. The lower court applied a one-year sentence based on a plea agreement, while the defendant argued the judge failed to recognize statutory mitigating circumstances of their own motion. The court ruled that since the waiver excluded specific grounds, the appeal regarding the penalty was inadmissible under the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.: When a defendant waives all appeal grounds except those relating to the penalty in a plea agreement, a cassation appeal on other grounds is inadmissible under the simplified procedure.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea agreement procedure simplified cassation appeal mitigating circumstances penalty measurement attenuazione della pena alleggerimento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.
278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec.
art. 599- bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fonzo Simone, n. Napoli 20/08/1982 avverso la sentenza n. 5814/23 della Corte di appello di Napoli del 08/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di Simone Fonzo la pena di un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato una pena di specie diversa rispetto a quella oggetto di accordo tra le parti riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche; che al di là della formale deduzione, il ricorrente si duole, dunque, del mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere di riconoscere d'ufficio le circostanze attenuanti generiche; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.

Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consiglier eensore Il