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Ordinanza — n. 49236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Izzo Salvatore, nato a il 16/05/1974 a Torre Annunziata avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l'inammissibilità di motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Izzo Salvatore, nato a il 16/05/1974 a Torre Annunziata avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l'inammissibilità di motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2023 Il Conisisidere es ensore n 9 Il Pre,i^nte