Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49235/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant directly filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tusino Michele inadmissible on procedural grounds. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, bypassing the mandatory intermediate review required by law. Consequently, the court rejected the appeal de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal directly filed by the accused to the Court of Cassazione is inadmissible because it violates the mandatory requirement to first submit the appeal to the court of first instance for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
direct appeal procedural inadmissibility Court of Cassazione intermediate review de plano dismissal criminal procedure court costs grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tusino Michele, nato a Torremaggiore il 14/01/1977 avverso la sentenza del 30/06/2023 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consiggre estensore I presidente