Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds and settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant, Mbonna Joseph Mute, sought to challenge a penalty determination, but the court found the grounds waived through a settlement agreement and renunciation of specific arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When an appeal is based on grounds that have been waived or settled by the parties, the appeal is inadmissible because the devolved cognition is limited by such agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mbonna Joseph Mute, nato in Camerun il 13/04/1986 avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l'inammissibilità di motivi di ricorso che abbiano ad oggetto il tema oggetto di rinuncia (sul punto Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481), non essendo consentita neppure una generica censura in merito alla determinazione della pena, ove la stessa risulti corrispondente a quella concordata e non illegale, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023 Il Cons9