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Ordinanza — n. 49229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Bellis ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso denuncia il difetto di motivazione sull'esistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso denuncia il difetto di motivazione sull'esistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti clausola di coscienza motivazione tardiva rinuncia alla motivazione abuso di sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Bellis Maurizio, nato a Roma il 30/08/1967, avverso la sentenza emessa il t 3/05/2023 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. De Bellis ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso denuncia il difetto di motivazione sull'esistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 novemb