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Ordinanza — n. 49226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scicchitano Maria, nata a Cernusco sul Naviglio il 19/04/1994 2. Bevilacqua Francesco, nato a Crotone il 20/08/1960 3. Bevilacqua Damiano, nato a Crotone il 22/05/1975 4. Amato Damiano, nato a Crotone il 15/05/1992 5. Passalacqua Damiano, nato a Crotone il 18/09/1986 6. Bevilacqua Rosetta, nata a Crotone il 01/05/1976 7. Manetta Antonio, nato a Crotone il 26/06/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Amato Damiano, Bevilacqua Damiano, Bevilacqua Francesco, Bevilacqua Rosetta, Manetta Antonio, Passalacqua Damiano e Scicchitano Maria, per il tramite del rispettivo difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, per quel che in questa sede rileva, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto il concordato sulla pena in ordine a reati in materia di stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti revisione della sentenza penale alleggerimento della pena adeguamento della pena concorso materiale di reati controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Scicchitano Maria, nata a Cernusco sul Naviglio il 19/04/1994 2. Bevilacqua Francesco, nato a Crotone il 20/08/1960 3. Bevilacqua Damiano, nato a Crotone il 22/05/1975 4. Amato Damiano, nato a Crotone il 15/05/1992 5. Passalacqua Damiano, nato a Crotone il 18/09/1986 6. Bevilacqua Rosetta, nata a Crotone il 01/05/1976 7. Manetta Antonio, nato a Crotone il 26/06/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Amato Damiano, Bevilacqua Damiano, Bevilacqua Francesco, Bevilacqua Rosetta, Manetta Antonio, Passalacqua Damiano e Scicchitano Maria, per il tramite del rispettivo difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, per quel che in questa sede rileva, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto il concordato sulla pena in ordine a reati in materia di stupefacenti.

2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena anche con riferimento ai singoli aumenti di pena in continuazione.

3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrogata.

Analogamente è a dirsi in merito a quei ricorsi (Amato Damiano e Bevilacqua Damiano) che hanno rivolto generiche censure alla parte della decisione che avrebbe omesso di apprezzare i singoli aumenti di pena, in realtà frutto di accordo pedissequamente recepito dalla Corte di appello.

5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend