Cassation appeals dismissed as inadmissible because they do not fall within the statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by De Simone Aniello and Monaco Christian inadmissible on procedural grounds. The applicants argued that the first-instance court failed to provide sufficient reasoning for the eight-month prison sentence imposed for the crime defined in Article 337 of the Penal Code. The court rejected these claims because the censure did not address any of the specific grounds permitted for cassation review under the amended Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were dismissed de plano, and the appellants were ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if the grounds cited do not fall within the exhaustive list of admissible censure grounds established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. De Simone Aniello, nato a Torre Annunziata il 20/07/2000 2. Monaco Christian, nato a Pompei il 08/09/2000 avverso la sentenza del 14/06/2023 del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini. FATTO E DIRITTO 1. De Simone Aniello e Monaco Christian, con ricorsi del comune difensore di fiducia, impugnano la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la pena di mesi otto di reclusione.
2. I ricorrenti censurano la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dai ricorrenti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis