Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under 2017 procedural code reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Spinelli and Tomasini inadmissible ex officio. The appellants argued that the trial court failed to properly assess their individual contributions to the crime, but the Court held these grounds were not permitted under the 2017 procedural code reforms. Consequently, the appeals were rejected without merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they do not address the specific grounds permitted by the 2017 procedural reforms, such as the expression of the accused's will or legal qualification of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. Spinelli Guerrino, nato a Lugo il 27/01/1979 2. Tomasini Emilio, nato a Ravenna il 28/11/1958 avverso la sentenza del 09/03/2023 del Tribunale di Ravenna udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, Spinelli Guerrino e Tomasini Emilio impugnano la sentenza del Tribunale di Ravenna con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. loro ascritto, la pena di mesi quattro di reclusione ciascuno.
2. I ricorrenti deducono carenze motivazionali in ordine al contributo da ognuno offerto nella realizzazione del reato.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dai ricorrenti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci