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Ordinanza — n. 49222/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility because the petition was filed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Nitti Eligio, challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337, 341-bis, and 651 of the Penal Code, alleging defects in the reasoning regarding his responsibility. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, appeals must be submitted exclusively by registered defense lawyers, resulting in the dismissal of the petition and an order for the appellant to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63: Criminal appeals for cassation must be filed exclusively by qualified defense attorneys registered in the special registry, and personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney requirement special registry registry court costs and fine obbligo d'identificazione facoltà di astenersi dal testimoniare risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63
pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
Tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nitti Eligio, nato a Taranto il 26/10/1973, avverso la sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nitti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato in appello la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis e 651, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 novembre