Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible for lack of permitted grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The appellant challenged the sentencing judgment by alleging a violation of law due to a lack of verification for acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific violations, excluding general lack of motivation or unverified acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on a violation of law regarding the lack of verification of acquittal causes, as the law strictly limits such appeals to specific statutory grounds.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fenghi Valentina nata a Messina il 21/04/1984 avverso la sentenza del 12/06/2023 emessa dal Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge -anche sub specie di mancanza di motivazione- per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, comprendenti la correlazione con la richiesta, la qualificazione del reato e l'illegalità della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dt, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellé ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere tensore Al Presidente