Sentenza — n. 49219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 21/29 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Maria Lo Vasco, Salvatore Mazzocchi, Mariano Delle Rosse e Luigi Gaudino la misura della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi reati-fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti al più all'aprile 2020 e tenuto conto della íncensuratezza del Delle Rosse e della età e minima partecipazione della Lo Vasco.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Lo Vasco Maria, nata a Palma di Montechiaro il 20/03/1955 2. Mazzocchi Salvatore, nato a Napoli il 26/11/1994 3. Delle Rosse Mariano, nato a Napoli il 19/07/1972 4. Gaudino Luigi, nato a Napoli il 18/02/1966 avverso la ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. Giuseppe De Gregorio, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 21/29 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Maria Lo Vasco, Salvatore Mazzocchi, Mariano Delle Rosse e Luigi Gaudino la misura della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi reati-fine.
2. Avverso la ordinanza ha proposto con unico atto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati deducendo: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa e, per Maria Lo Vasco, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. cit. Quanto al profilo associativo non è stato considerato il dato oggettivo riguardante l'arco temporale entro cui si registravano i reati fine che mal si conciliava con il requisito della stabilità e permanenza del vincolo associativo, trattandosi di fatti ricompresí per la maggior parte in soli pochissimi giorni, oltre i quali - in capo ai ricorrenti - residuano isolate ipotesi.
Del resto, le captazioni considerate non contemplano la totalità degli odierni ricorrenti (v. prog. 2348 del 30.12.2019) e non consentono di ritenere che la Lo Vasco partecipasse al sodalizio in questione. Altra captazione (n. 2098 dei 28.12.2019) è distonica rispetto alla ipotesi partecipativa ascritta al Delle Rosse. Quanto alla posizione della Lo Vasco relativamente ai reati fine ascrittile (capi 35, 45,46,49,59 e 65) sono le stesse captazioni alle quali si rinvia a dimostrare la sua mera connivenza penalmente irrilevante in assenza di qualsiasi ruolo. 2.2.
Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti al più all'aprile 2020 e tenuto conto della íncensuratezza del Delle Rosse e della età e minima partecipazione della Lo Vasco.
3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo è genericamente formulato in punto di mero fatto, invocandosi una inaccessibile reinterpretazione del dato captativo, non confrontandosi con la valutazione espressa dalla ordinanza in ordine alla sussistenza del gruppo associativo di cui è referente Vincenzo Masiello e alla partecipazione ad esso dei ricorrenti che - secondo le videoriprese e le captazíoni dei colloqui - risultano aver assunto ruoli intercambiabili di spacciatori e vedette nelle piazze di spaccio di pertinenza del sodalizio, prestandosi talvolta a collaborare anche nella attività di confezionamento dello stupefacente (v.
Delle Rosse)( v. pg. 15 della ordinanza), risultando stipendiato settimanalmente il Mazzocchi e menzionato dal Masiello il Gaudino tra i suoi sodali, dandosi puntuale ed ineccepibile risposta alla deduzione difensiva circa le emergenze temporalmente circoscritte dovute alla scoperta delle telecamere posizionate dagli inquirenti e comunque espressive di un collaudato modus operandi radicato nel contesto associativo di cui era espressione e del quale i protagonisti si mostravano consapevoli (v. pg. 16, ibidem). Quanto alla posizione di Maria Lo Vasco, moglie di Gaetano Masiello esponente apicale del gruppo, è dato puntuale conto del suo contributo allo svolgimento dell'attività illecita svolta presso la sua abitazione - nella costanza degli arresti domiciliari del marito - svolgendovi attività di vigilanza (v. pg. 17, ibidem).
3. Il secondo motivo è del tutto genericamente proposto rispetto alla insuperata presunzione cautelare vigente in materia in ragione della prosecuzione della attività illecita, di cui è documentato lo spessore, oltre che in ragione della posizione di ciascun ricorrente - segnatamente delle plurime condanne a carico del Gaudino, del Mazzocchi e della Lo Vasco e della recessività della íncensuratezza del Delle Rosse.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma