Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by El Ghazaoui inadmissible via simplified procedure. The applicant had previously entered into a settlement agreement in the second instance regarding liability and guilt, which precluded further judicial review on those matters. Consequently, the court ruled that the appeal was legally impermissible and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 and Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Criminal Procedure; A settlement agreement in the second instance regarding liability and guilt precludes subsequent appeals on those specific issues, rendering them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Ghazaoui ebdelaziz, nato in Marocco il 13/09/1975 avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Con l'ere estensore Il Presiden