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Ordinanza — n. 49213/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement limiting second instance jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously entered into a settlement agreement at the second instance. This agreement covered issues of responsibility and guilt, which legally precluded the appellant from challenging the judgment on these grounds. Consequently, the court ruled that the appeal was barred by the preclusive effects of the settlement, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A settlement agreement reached at the second instance regarding substantive issues like guilt and responsibility produces preclusive effects, barring any subsequent appeal on those same grounds.

Parole chiave

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settlement agreement preclusion second instance jurisdiction inadmissible appeal responsibility waiver guilt waiver procedural bar Cassation appeal dismissal remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aiello Brian Benjamin, nato a Catania il 21/05/2002 avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Co ere estensore Il P esi