Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49212/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant waived specific issues during the settlement agreement at the appellate level. The appellant, Moio Pasquale, challenged a second-instance judgment regarding drug quantity aggravating circumstances, but the court found that waiving these matters in the settlement precluded further litigation on them. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: When a party waives substantive issues in a settlement agreement at the second instance, such waiver creates preclusive effects that render any subsequent appeal on those same matters inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement agreement preclusive effect simplified procedure drug quantity aggravating inadmissible appeal second instance waiver imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 165 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Moio Pasquale, nato a Nocera Inferiore il 20/10/1967 avverso la sentenza del 27/03/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (in particolare, sulla colpevolezza e sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 DPR 309/1990) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Con re estensore I(P e