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Ordinanza — n. 49210/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for omitting required grounds regarding consent and sentencing legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence, but the court held that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and sentencing legality are admissible in such appeals. Consequently, complaints about waived reasons or the lack of assessment of release conditions were rejected as they do not meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In appeals regarding settlement agreements, only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling are admissible; complaints regarding waived reasons, the assessment of release conditions under Art. 129 of the Criminal Procedure Code, or defects in sentencing determination are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility settlement agreement grounds prosecutor consent requirement sentencing legality review waived reasons exclusion procedural costs award Cassazione admissibilità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Usai Gian Marco (cui 00ZAIVV), nato a Sassari il 30/04/1961 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 12/01/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né sotto altro profilo è stato dedotto alcunchè di specifico sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a prosciogliere l'imputato, essendosi questi limitato a sollecitare solo una diversa valutazione delle prove.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.