Cassation appeal dismissed for inadmissibility as complaints exceed scope of appeal against sentencing requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sodano and Ventola inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The applicants challenged a sentencing request under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing procedural errors. The court ruled that post-2017 procedural reforms limit cassation appeals against such requests to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, none of which were substantiated by the applicants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.
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la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:
1. Sodano Alessio Ciro, nato a Napoli il 31/01/2005;
2. Ventola Antonio, nato a Napoli 1'11/12/2000; avverso la sentenza del Tribunale di Napoli il 03/03/2023, emessa ai sensi degli artt. 444 ess. cod. proc. pen.; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dai ricorrenti, che nulla in concreto hanno spiegato.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.